Si può avere la detrazione al 110% sulle finestre?

Analisi interpretativa al Decreto Rilancio 19 Maggio 2020 n°34

Con il Decreto Rilancio la sostituzione delle finestre può godere della detrazione fiscale del 110% sugli importi spesi, da recuperare in 10 anni o da cedere ad un intermediario, solo però se associato ad un intervento di riqualificazione primario che prevede la creazione del cappotto e/o la sostituzione dell’impianto di riscaldamento centralizzato e l’avanzamento di 2 classi energetiche dell’intero edificio.

Il soggetto che sostiene la spesa, l’edificio e l’intervento devono inoltre avere anche altri precisi requisiti.

Di seguito una breve sintesi per verificare se nel vostro caso potrete godere del beneficio.

REQUISITI DELL’INTERVENTO

Si tratta di una sostituzione delle finestre già esistenti?

Se la risposta è NO, non si può accedere alla detrazione 110% per la sostituzione delle finestre

Nel condominio e nelle singole case unifamiliari la sostituzione delle finestre deve avvenire contestualmente ad un intervento di riqualificazione energetica primaria che riguarda la creazione del cappotto o la sostituzione dell’impianto termico centralizzato.

Verrà fatto almeno uno di questi interventi?

Se la risposta è NO, non si può accedere alla detrazione 110% per la sostituzione delle finestre

Nelle case a schiera devono fare il cappotto tutti i proprietari (l’insieme delle villette è considerato come un condominio che comprende tutte le singole unità abitative)

Verrà fatto questo intervento?

Se la risposta è NO, non si può accedere alla detrazione 110% per la sostituzione delle finestre

L’intervento deve garantire il salto di 2 classi energetiche dell’edificio.

E’ disponibile l’APE (eseguita dopo il 2017) prima e dopo l’intervento?

Se la risposta è NO, è meglio fare l’APE prima e dopo per verificare la sussistenza dei requisiti

REQUISITI DEL SOGGETTO CHE SOSTIENE LA SPESA

Deve essere in regola con tutti gli obblighi contributivi.

Vi sono delle pendenze con l’Agenzia delle Entrate?

Se la risposta è NO, non si può accedere alla detrazione 110% per la sostituzione delle finestre

REQUISITI DELL’EDIFICIO

L’edificio deve essere l’abitazione principale del soggetto che sostiene le spese

L’intervento verrà fatto sulla casa che abita abitualmente?

Se la risposta è NO, non si può accedere alla detrazione 110% per la sostituzione delle finestre

L’edificio può essere anche una seconda casa o un negozio o ufficio ma solo se inserito all’interno di un condominio che farà il cappotto o la sostituzione dell’impianto centralizzato di riscaldamento.

E’ questa la situazione?

Se la risposta è NO, non si può accedere alla detrazione 110% per la sostituzione delle finestre

L’edificio è regolarmente accatastato e dotato di impianto di riscaldamento?

Se la risposta è NO, non si può accedere alla detrazione 110% per la sostituzione delle finestre

Il condominio è dotato di impianto centralizzato di riscaldamento?

Se la risposta è NO,  si può accedere alla detrazione 110% solo se si farà il cappotto

In mancanza anche di uno solo dei requisiti richiesti per accedere al superecobonus non potrete godere della detrazione fiscale del 110% ma potrete comunque sostituire le vostre finestre usufruendo dell’Ecobonus ordinario che prevede una detrazione fiscale del 50%

La detrazione fiscale al 50% con Ecobonus

La sostituzione dei vecchi serramenti con infissi a migliore prestazione termoacustica, indipendentemente da Decreto Rilancio, gode comunque della detrazione fiscale delle spese sostenute al 50% in 10 quote annuali da recuperare sulle tasse versate.

Questa detrazione può essere usufruita sia dai privati che dalle aziende che sostituiscono le finestre nella loro sede operativa.

Utilizzare l’Ecobonus al 50% significa pagare i serramenti a metà prezzo.